A.S.I , CERTIFICATI E DOMANDE, DOCUMENTAZIONE VARIA.

Qui di seguito trovate un piccolo vademecum per le vostre autovetture U.S.A, le news sono aggiornate in contemporanea con le decisioni dell'ASI, se non dovesse bastarvi rimaniamo a disposizione per altri chiarimenti tramite la nostra e-mail: info@v8americancarclub.com   oppure tramite fax allo 0142/464570.

ISCRIZIONE ASI, A COSA SERVE ???

L’iscrizione all’ASI ha diverse utilità e ti fa accedere ad agevolazioni non da poco . Innanzi tutto non ci si puo’ iscrivere direttamente ma la regolamentazione interna dell’ente prevede che ci si iscriva tramite uno dei tanti club “federati” presenti sul territorio Nazionale, il  nostro club è uno di questi  e ti garantisce di avere a che fare con un club che tratta e si occupa solo di vetture Made in USA, con tutti i vantaggi che facilmente si possono intuire . Tramite questa iscrizione si puo’ accedere a diversi servizi tra i quali:


- Rilascio del CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA ( ai sensi dell'art.4 del DM 17.12.2009) , molto importante, anzi indispensabile per immatricolare la vostra vettura oltre i 20 anni di età. ( gratuito per i veicoli ante 1918. Per gli altri: 105 euro per i privati + 15 euro spese di segreteria 150 per ditte o società + 15 euro spese di segreteria) VEDI DOCUMENTI DA PRODURRE E INVIARE IN SEGRETERIA CLUB PER IL RILASCIO.  upd 07.07.10


- Richiesta di ISCRIZIONE della propria auto all’ASI, ovvero  L'ATTESTATO DI STORICITA' , molto importante per le esenzioni o facilitazioni sul bollo delle storiche e per eventuali perizie di valutazione sulla propria vettura ma anche in caso di sinistro, avere la vettura iscritta all’ASI è sempre consigliabile. VEDI DOCUMENTI DA PRODURRE E INVIARE IN SEGRETERIA CLUB PER IL RILASCIO. upd 22.05.09

- Richiesta di VOLTURA DELL'ATTESTATO DI STORICITA' (quando hai comprato la macchina da un altro socio ASI e devi comunicarlo) VEDI DOCUMENTI DA PRODURRE E INVIARE IN SEGRETERIA PER LA RICHIESTA

- Richiesta di DUPLICATO DELL'ATTESTATO DI STORICITA' ( in caso di smarrimento o furto) VEDI DOCUMENTI DA PRODURRE E INVIARE IN SEGRETERIA PER LA RICHIESTA


- Richiesta di  CERTIFICATO DI IDENTITA' (OMOLOGAZIONE ASI) della vostra vettura, l'ultimo passo che da ufficialità al vostro restauro.( gratuito per i veicoli ante 1918. Per gli altri: 105 euro per i privati + 15 euro spese di segreteria). VEDI DOCUMENTI DA PRODURRE E INVIARE IN SEGRETERIA CLUB PER IL RILASCIO.


- Possibilità di accedere alle ASSICURAZIONI agevolate direttamente col nostro club e a tariffe vantaggiosissime tramite uno dei primi gruppi assicurativi in Italia.

- ESENZIONE dall’accensione delle luci di giorno. (legge del 1° agosto 2003 n° 214)

- Abbonamento gratuito a “LA MANOVELLA”, mensile ufficiale dell’ASI.


BOLLI: l'auto sia americana che di altra provenienza viene detta "storica" dopo il compimento del 20° anno di età e quindi è omologabile ed iscrivibile all'ASI:  diamo qui di seguito una piccola infarinatura aggiornata a fine dicembre2005 (fonte ASI ) di come le regioni  hanno gestito la problematica sui bolli delle auto storiche.  Per tutti quelli che volessero iscrivere il proprio mezzo all'ASI informiamo che l'iscrizione della vettura è gratuita, cioè compresa nella quota annuale d'iscrizione presso il Vostro club federato.

Pubblichiamo uno schema aggiornato sul comportamento delle Regioni italiane nell'applicazione dell'Art. 63, legge 342/2000, dopo le precisazioni telefoniche avute dagli uffici competenti nel novembre 2005.
 

In LOMBARDIA restano valide le disposizioni contenute nella legge n° 10 del 14/07/04 che prevede che i veicoli ultraventennali debbano versare una TASSA DI CIRCOLAZIONE pari a 30 Euro per le auto e a 20 Euro per le moto. I veicoli d'interesse storico iscritti nei registri ASI, storico Lancia, Fiat, Alfa Romeo e FMI sono esenti dal pagamento di tale tassa.

TASSA DI POSSESSO IN LOMBARDIA ISCRIZIONE ASI OBBLIGATORIA 29.01.09

In merito alla richiesta di un tesserato, il Servizio Assistenza Contenzioso ACI - Regione Lombardia ha risposto in questi termini: “Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico. Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso speciale, professionale, vale a dire quelli utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. E', pertanto, ritenuto veicolo adibito ad uso professionale quello per il quale il proprietario (persona fisica o giuridica) benefici delle relative deduzioni o detrazioni d’imposta previste dalla legge. Sono,altresì, esclusi dall’agevolazione i veicoli ultraventennali di proprietà di enti pubblici in quanto non destinati aduso di persona fisica proprietaria dei medesimi veicoli. Tuttavia, tutti i veicoli iscritti all’ASI sono esenti da qualsiasi tipologia di pagamento indipendentemente dalla categoria (esclusi i rimorchi) e dall’appartenenza(anche società), unica condizione richiesta è il rinnovo dell’iscrizione nominativa del proprietario e pertanto,per rendere possibile la definizione degli accertamenti ,trasmettere via fax (al numero 800106343) o per posta utilizzando la busta preindirizzata e non preaffrancata unitamente al modulo ‘comunicazione del contribuente e copia del documento di identità, l’iscrizione ASI, copia della carta di circolazione ed il rinnovo dell'iscrizione nominativa del proprietario”.

 


In VENETO la situazione rimane invariata rispetto al 2004: i veicoli ultratrentennali iscritti nel Registro ASI e negli altri registri storici di cui all’art.5 della legge 53/1983 sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria, solo in caso di circolazione sulla pubblica strada, pari a 28.40 euro per la auto e 11.36 euro per le moto. Pubblichiamo per completezza uno schema che chiarisce come si devono comportare i proprietari di veicoli ultraventennali residenti in questa Regione.


Motoveicoli dai venti ai trent’anni, non iscritti nei registri ASI e FMI
Tassa ordinaria
Autoveicoli dai venti ai trent’anni, non iscritti nei registri ASI e FMI
Tassa ordinaria
Motoveicoli dai venti trent’anni compiuti individuati dall’ASI o dalla FMI come d’interesse storico e collezionistico
€ 11.36 se circolano
Autoveicoli dai venti trent’anni compiuti individuati dall’ASI come d’interesse storico e collezionistico (in possesso dell’attestato di storicità)
€ 28.40 se circolano
Motoveicoli ultratrentennali
€ 11.36 se circolano
Autoveicoli ultratrentennali
€ 28.40 se circolano
 

In PIEMONTE
 rimane in vigore quanto previsto dalla Legge Regionale 23/2003 e successiva delibera della Giunta Regionale del 2/2/04: tutti i veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale vengono assoggettati ad una tassa di circolazione, da versarsi solo in caso di utilizzo del mezzo su pubblica strada, pari a 30 Euro per le auto e a 20 Euro per le moto.
Sono esclusi dall’agevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell’esercizio di un’attività di impresa o di arte o professione. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, o a scuola guida. Fanno eccezione a tale regola i veicoli, diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), iscritti all’ASI.
La riduzione è estesa, (comma 2) ai veicoli che, avendo compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa, è certificato da centri specializzati.
Possono accertare e certificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere l’agevolazione:
- l’ASI;
- la FMI per i motoveicoli;
- i registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato (ad esempio, i registri storici della Fiat, della Lancia e dell’Alfa Romeo, che sono i più noti e conosciuti dalla maggior parte dei cittadini italiani, ma anche quelli eventualmente istituiti da altre case automobilistiche, italiane ed anche straniere, purché abbiano, queste ultime, almeno una sede in Italia);
- il Club Auto d’epoca Reporter a Castelletto Monferrato (Alessandria);
- l’European Car Club Le Veterane a Torino.
L’esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. La tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli ed a € 30,00 per gli autoveicoli. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.


Anche in CALABRIA nessuna variazione rispetto allo scorso anno: i veicoli ultratrentennali e quelli dai venti ai trent'anni, che rivestono per l'ASI particolare interesse storico e collezionistico e sono in possesso dell'attestato di storicità, devono versare, in caso di utilizzo su pubblica strada, una tassa di circolazione forfetaria pari a 28.40 Euro per le auto e 11.36 per le moto.


Anche in BASILICATA e EMILIA ROMAGNA nessuna modifica: le due Regioni nel riscuotere la tassa di circolazione ridotta per i veicoli da venti a trent'anni (25.82 Euro per le auto e 10.33 Euro per le moto) prendono atto della determinazione dell'ASI e dell'elenco dei veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nel Registro storico dell'Ente (di proprietà dei soggetti che risiedono nel loro territorio) ed in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (elenco inviato dall’ASI).


Anche l'UMBRIA ha richiesto l'elenco dei veicoli dai venti ai trent'anni che risultino iscritti al Registro Storico ASI, pur avendo stabilito, con Legge Regionale n° 23 del 25 novembre 2002, che per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge 342/2000, debba essere subordinata al possesso di idonea certificazione dell'ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI.


Nelle MARCHE, i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa ridotta, mentre i veicoli da venti a trent'anni, solo se iscritti nei Registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo e FMI rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 63 e sono quindi tenuti al pagamento, in caso di circolazione, di una tassa forfetaria pari a 27.88 Euro per le auto e 11.15 Euro per le moto.


Anche in ABRUZZO i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa di circolazione ridotta (25.82 Euro le auto e 10.33 Euro le moto), mentre i veicoli da venti a trent'anni ottengono tale esenzione solo se in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall'ASI o dal documento dell’FMI

Nessuna modifica in CAMPANIA, dove i veicoli da venti a trent'anni, se iscritti all'ASI, accedono alla tassa di circolazione (28.40 Euro le auto e 11.36 Euro le moto). I contribuenti, per il 2005, dovranno effettuare i versamenti presso gli uffici postali, ma probabilmente dal 2006 potranno effettuare i pagamenti presso tutte le agenzie delegate.


In SICILIA e LAZIO i veicoli ultratrentennali, in caso di circolazione su pubblica strada, sono tenuti a versare una tassa pari a 25.82 euro per le auto e 10.33 euro per le moto. I veicoli da venti a trent'anni accedono a questa agevolazione se iscritti nel registro Storico ASI e saranno tenuti a versare, esclusivamente in caso di circolazione, la stessa tariffa forfetaria.


La PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO esonera dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli ultraventennali in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'A.S.I. Per i motoveicoli ritiene valido anche l'elenco adottato dalla FMI. La tassa di circolazione forfettaria, da versare solo in caso di circolazione su pubblica strada, è pari a 26,00 Euro per le auto e a 10,00 Euro per le moto.


PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO: il Consiglio provinciale ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2005, tutti i veicoli ultraventennali saranno esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale , ma verranno assoggettati, solo in caso di utilizzo su pubblica strada, ad una TASSA DI CIRCOLAZIONE dovuta proporzionalmente per i trimestri di effettiva utilizzazione del mezzo e nella misura minima di 25 euro per le auto e 20 per le moto, secondo le tariffe contenute nel seguente schema (fonte Ufficio Tributi):

Autovetture
€ 0.65 x KW - 1 trimestre
€ 1.29 x KW - 2 trimestri
€ 1.94 x KW - 3 trimestri
€ 2.58 x KW - 4 trimestri

Motocicli fino a 11 KW: l'importo complessivo da versare è sempre di 20 €

Motocicli oltre 11 KW
25% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 1 trimestre
50% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW - 2 trimestri
75% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 3 trimestri
100% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 4 trimestri


In MOLISE i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa di circolazione forfetaria (Euro 27.63 per le auto e Euro 11.05 per le moto), mentre la riduzione per i veicoli dai venti ai trent'anni si applica ai mezzi in possesso dell’Attestato di Storicità ASI, il cui elenco l’Ente invia a questa come ad ogni Regione.


Anche la LIGURIA si è adeguata alla maggior parte delle Regioni italiane e con un emendamento aggiuntivo alla legge finanziaria regionale 2005 ha riconosciuto, in applicazione dell'art.63, legge 342/2000 anche per i veicoli da venti a trent'anni iscritti nei registri ASI e storici Lancia, Alfa Romeo, Fiat e FMI, il pagamento della tassa di circolazione ridotta pari a 25,82 euro per gli autoveicoli e in 10,33 euro per i motoveicoli. Di seguito pubblichiamo l'intero articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3 relativo a questo nuovo provvedimento (per contattare direttamente l'ufficio bolli della Regione: infobollo@regione.liguria.it, http://bolloauto.regione.liguria.it)
Articolo 10
(Applicazione del comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n.342)
" A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n.342 (misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni
" Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni
" Entro il 30 giugno 2005 le tasse automobilistiche ordinarie relative a periodi fissi per i quali le scadenze di pagamento decorrono dal 1 gennaio 2001 dovute per i veicoli ultraventennali non rientranti nelle agevolazioni di cui al comma 1 e non corrisposte, possono essere assolte con il pagamento della tassa automobilistica ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n.39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), senza l'applicazione di sanzioni ed interessi
" Entro lo stesso termine è possibile effettuare integrazione di pagamento, per i veicoli di cui ai commi precedenti, fino alla corrispondenza dell'importo dovuto, qualora le tasse siano state già parzialmente corrisposte
" Le istanze di rimborso per somme versate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, riguardanti i veicoli di cui al comma 1, devono pervenire entro il 30 giugno 2005
" Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
I veicoli e i motoveicoli che hanno compiuto trent'anni dalla loro costruzione sono esenti dalla tassa automobilistica, ma in caso di utilizzo su pubblica strada sono assoggettati a una tassa di circolazione forfettaria annua fissata in 25,82 euro per gli autoveicoli e in 10,33 euro per i motoveicoli.


In TOSCANA resta in vigore la Legge Regionale n° 43 del 20/12/2002, che prevede i veicoli da 20 a 30 anni vengano assoggettati ad una tassa automobilistica di possesso, stabilita in misura forfetaria in 60 Euro per le auto e 25 Euro per le moto.


In PUGLIA tutti i veicoli ultratrentennali sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria di circolazione pari a 30 Euro per le auto e 20 Euro per le moto. I veicoli da venti a trent'anni ottengono lo stesso trattamento, purchè muniti di apposito certificato di iscrizione ai registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo o FMI, in cui siano indicati gli estremi identificativi del mezzo.


FRIULI, SICILIA, SARDEGNA e LAZIO hanno comunicato che i veicoli ultratrentennali, in caso di circolazione su pubblica strada, sono tenuti a versare una tassa pari a 25.82 euro per le auto e 10.33 euro per le moto. I veicoli da venti a trent'anni accedono a questa agevolazione se iscritti nel registro Storico ASI e saranno tenuti a versare, esclusivamente in caso di circolazione, la stessa tariffa forfetaria.


In VALLE D'AOSTA infine, l'imposta provinciale di trascrizione ridotta (25.82 Euro per i motoveicoli e 51.65 Euro per gli autoveicoli) viene applicata all'utente in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI per il veicolo interessato.
 



ASSICURAZIONI: sempre dopo il 20° anno compiuto possiamo fruire grazie all'ASI di assicurazioni agevolate per le nostre auto da varie compagnie sul territorio nazionale, bisogna sempre essere soci ASI e certe compagnie richiedono che l'auto sia omologata ASI e certe no, qui dipende da voi scegliere la compagnia più adatta per le vostre esigenze. Oppure potete se siete soci V8 fare l'assicurazione direttamente da noi  a prezzi vantaggiosissimi. Contattateci alla nostra mail info@v8americancarclub.com   oppure tramite fax al numero 0142/464570, sarete contattati da un nostro incaricato. Per tariffe e modalità di assicurazione vai alla pagina ASSICURAZIONI V8.

IMMATRICOLAZIONI: il sogno di tutti: trovare un contadino che nel pagliaio sotto centimetri di polvere ha una magnifica Hemi Cuda (ma anche una Charger, , una camino, una nova , una chevelle, e perchè no un coronet o quant'altro.......andrebbero bene) e soprattutto che non sa cosa farsene e ti prega di portargliela via perché non sa dove mettere la mietitrebbia, bene, noi la portiamo via volentieri ma dopo "nascono" alcuni problemi di carattere burocratico! Nessun problema, vale sempre la legge del ventesimo anno, dopo essersi sincerati che l'auto è a posto cioè sdoganata o radiata e soprattutto non rubata e con un minimo di documentazione, basta richiedere tramite un club federato il certificato caratteristiche tecniche ASI e dopo un restauro all'auto in questione presentarsi in motorizzazione per prenotare il collaudo finalizzato alla nuova immatricolazione. Discorso diverso invece per le auto che vengono importate dagli STATES o da paesi extra CEE, nel caso la acquistiate da un rivenditore dovrete sincerarvi che o ve la consegni immatricolata o nel caso che scegliate la via "fai da te" di avere i documenti (libretto, atto di vendita , e registration card (solo per mercato USA), apostillati dal segretario di Stato  e regolare bolla IM4 di importazione, in più, sempre la scheda tecnica ASI che ,o richiedete Voi ,o se l'ha già fatta fare per lungimiranza vi consegnerà il venditore. Nel caso di auto più recenti la trafila è un po' più lunga e consigliamo di contattarci per maggiori informazioni. A proposito di pagliaio, non è una leggenda, e personalmente conosco personaggi che hanno avuto la fortuna di ritrovare per poco o niente mezzi eccezionali, a loro vanno i nostri migliori auguri di un ottimo restauro e li aspettiamo con ansia ai raduni. PER MAGGIORI INFO VEDI ANCHE : imatricolazioni V8

FARI ACCESI DI GIORNO E VEICOLI STORICI

Sono esentati dall'accensione dei fari di giorno fuori dai centri abitati ESCLUSIVAMENTE i veicoli ISCRITTI nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e storico FMI
Testo della legge 1 agosto 2003, n° 214: "Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli é obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati."

REVISIONI:Come da quasi tutti (noi compresi) creduto fino a ieri, informiamo che le revisioni periodiche per le auto storiche iscritte all'ASI sono da effettuare UNA VOLTA ALL'ANNO e non ogni due anni come voci di popolo hanno sempre sostenuto, in effetti il veicolo storico è considerato  "atipico" e la normativa prevede che si revisioni annualmente, ringraziamo Mercury per le informazioni che ci ha dato provate sulla sua pelle e speriamo che possa venir utile a tutti noi. Quindi, affrettatevi a revisionare la vostra auto che credete in regola, pena il ritiro del libretto ed una salatissima multa.

Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico 

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di
veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e
gli autoveicoli d'epoca, NONCHE' I MOTOVEICOLI E GLI
AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO.

 
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.
perché destinati alla loro conservazione in musei o
locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia
delle originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti
alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione
alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso il Centro storico del
Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 80 - Revisioni

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e
le modalità per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a
motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che
sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la
circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi
non producano emanazioni inquinanti superiori ai
limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a
cura degli uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli
elementi su cui deve essere effettuato il controllo
tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai
fini della sicurezza stessa.
 
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto
in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della località e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare,
devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, nella cui
circoscrizione è compresa la località sede della
manifestazione o del raduno ed al quale sia stato
preventivamente presentato, da parte dell'ente
organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
validità della stessa, i percorsi stabiliti e la
velocità massima consentita in relazione alla garanzia
di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve
essere comunicato al Dipartimento per i trasporti
terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al
comma 2.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunità
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a
motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per
gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione
deve essere disposta entro quattro anni dalla data di
prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze
previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia.



 
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico
TUTTI QUELLI DI CUI RISULTI L'ISCRIZIONE IN UNO DEI
SEGUENTI REGISTRI: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI .

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purché posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli,
determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con
veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti
previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10 se si tratta di
autoveicoli, o da euro 33,60 a euro 137,55 se si
tratta di motoveicoli.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i
taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a
noleggio con conducente E PER I VEICOLI ATIPICI LA
REVISIONE DEVE ESSERE DISPOSTA ANNUALMENTE, salvo che
siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita
e prova ai sensi dei commi 5 e 6.


 

Fonte: www.cetris.it